CALL CALL – Piove sempre sul bagnato?

La “CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020” secondo un nostro punto di vista è la solita operazione a favore delle banche, mascherata da operazione a favore dei lavoratori, strano che sia stata avvallata anche da alcune Confederazioni Sindacali.
Da una lettura attenta del documento firmato dall’ABI con sindacati alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emerge che le banche “potranno” anticipare la CIG erogata per l’emergenza COVID-19, fino ad un massimo di 1400 euro ai lavoratori. Una operazione sociale pubblicizzata come necessaria per i lavoratori ma che di fatto, favorisce forse parte dei lavoratori ma sicuramente gli istituti di credito.
Attenzione! L’anticipazione, come chiaramente scritto nella Convenzione, si configura di fatto in un’apertura di credito (finanziamento) e, in quanto tale, la concessione è naturalmente soggetta ad un iter di valutazione del merito creditizio (affidabilità) del lavoratore che si troverà, ancora una volta sul patibolo e sarà sottoposto ad un’analisi finanziaria, inopportuna a nostro avviso, viste le circostanze su cui fonda la richiesta, e poco funzionale alla eccezionalità degli eventi della pandemia.
“È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.”
La richiesta di anticipazione (finanziamento), si risolve quindi, con l’essere una mera cessione del credito del lavoratore verso l’INPS (STATO) in favore della Banca. Evidentemente, però, il Sistema Bancario Italiano ripone poca fiducia nella garanzia Statale considerando di fatto il credito meritevole di ulteriori garanzie che, nel caso di specie, vengono richieste ai Poveri Lavoratori e alle Aziende già martoriate dalla Crisi in atto.
“In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta …
Come se quanto sopra non fosse già di per sé sufficiente, il povero Cassintegrato a cui le banche avranno tanto amorevolmente anticipato gli importi necessari a sopravvivere, in caso di mancato pagamento degli ammortizzatori sociali o, anche, in caso di mancato accoglimento della richiesta della Cassa Integrazione da parte dell’Inps presentata dall’azienda, cederanno alla Banca le retribuzioni future fino alla decorrenza del Debito. Il lavoratore sarà di fatto PIGNORATO sino all’estinzione del debito per l’intera retribuzione che sarà irrevocabilmente accreditata sul conto corrente aperto presso la Banca anticipataria.
“In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.”
Le considerazioni sopra fatte, ci portano alla conclusione che la Convenzione sottoscritta è l’ennesima Furbata a danno dei lavoratori e delle Imprese che, di fatto, diventano ancora più schiavi di un meccanismo studiato ad arte per produrre debito da ulteriore debito.
Guardando al nostro mondo, quello delle Telecomunicazioni, e agli operatori di Call Center nello specifico, rileviamo che per naturale struttura e connotazione del mercato, pochi saranno i lavoratori che potranno accedere all’anticipazione e che, di fatto, si troveranno nella situazione di morire di Fame pur non essendo morti di virus.

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CISAL COMUNICAZIONE – CALL CENTER – FRANCESCO ROCCO ANTONACI
SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA – FLAVIO FERRANTE