Prot.n.44/C/2023
OGGETTO: Legge di Bilancio n 213 30/12/2023; novità in materia previdenziale.
L’ultima legge di bilancio ha apportato alcune modifiche in tema di pensioni; si riportano, di
seguito, i punti salienti delle novità introdotte.
Pensioni contributive
Pensione di vecchiaia
In caso di pensioni integralmente maturate in base al calcolo contributivo, l’importo limite di
1,5 volte il valore dell’assegno sociale per poter percepire la pensione di vecchiaia, con 20 anni
di contribuzione e 67 anni di età è stato ridotto al valore stesso dell’assegno sociale; pertanto
(si ribadisce: in caso di pensioni interamente corrisposte in base al metodo contributivo),
al raggiungimento dei 67 anni e alla maturazione di 20 anni di contributi, la pensione sarà
corrisposta solo se il suo importo avrà lo stesso valore dell’assegno sociale; nel caso in cui
il valore sia inferiore a quello dell’assegno sociale, la pensione sarà pagata solo al
raggiungimento dei 71 anni di età. (e nel periodo che va dai 67 a 71 si avrà diritto solo
all’assegno sociale).
La modifica introdotta migliora le condizioni precedenti e fa parte di un pacchetto di misure richiesto
dalla CISAL
Pensione anticipata
Sempre nel caso di pensioni interamente corrisposte in base al calcolo contributivo, dal 2024,
sarà consentito di accedere alla pensione anticipata con 20 anni di contributi e 64 anni
di età se l’importo della pensione raggiungerà̀ una misura pari a 3 volte il valore
dell’assegno sociale (fino al 2023 l’importo-soglia era 2,8 volte il valore dell’assegno sociale);
tale importo è ridotto, per le sole donne, a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale in caso di 1
figlio e a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale in caso di 2 o più figli.
L’importo della pensione (interamente contributiva) non potrà, in ogni caso, superare di 5 volte
il valore del trattamento minimo, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia; al
raggiungimento di tale età la pensione sarà pagata per intero (quindi anche per importi
superiori a 5 volte il valore dell’assegno sociale) con il sistema di calcolo contributivo.
La decorrenza anagrafica della prestazione prevede una finestra trimestrale dal
raggiungimento del doppio requisito (contributivo ed età).
Posizioni assicurative “contributive pure”
Per il biennio 2024-2025 sarà possibile per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di posizioni assicurative
antecedenti il 1996 e non già titolari di pensione, il riscatto, in tutto o in parte, di periodi non
coperti da contribuzione, antecedenti al 2024, parificandoli a periodi di lavoro, nella misura
massima di 5 anni. La eventuale acquisizione successiva di contribuzione antecedente il 1996
determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già versato con la restituzione delle relative
somme. Il riscatto può essere esercitato dall’iscritto o dai suoi eredi o dai suoi parenti ed affini.
In caso di lavoratori dipendenti l’onere di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di
lavoro. La rateizzazione massima è di 120 rate e l’onere è deducibile.
Rivalutazione trattamenti pensionistici
La rivalutazione è stabilita
a) per i trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
considerando l’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1. nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS.
2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
4. nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS
5. nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS.
Opzione Donna 2024
La prestazione di accesso pensionistico anticipato con il calcolo contributivo (opzione donna)
per il 2024 estende l’età minima per poter accedere alla prestazione a 61 anni da compiere
entro il 31/12/2023 e 35 anni di contributi da maturare entro il medesimo periodo, mantenendo
inalterate le ulteriori condizioni di accesso e le eventuali riduzioni come già previsto nel 2023.
L’età di accesso si riduce fino ad un massimo di 59 anni in caso di 2 o più figli e in caso si sia
state licenziate o si sia dipendenti di aziende in crisi. Rimangono valide le finestre mobili di 12
mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome e vengono cristallizzati i requisiti già maturati
negli anni precedenti.
Quota 103
È confermata per il 2024 la pensione anticipata flessibile «Quota 103» (62 anni e 41 anni di
contributi). Chi maturerà il requisito nel 2024 avrà l’intera prestazione pensionistica calcolata
con il sistema di calcolo contributivo e vedrà ridotta la soglia massima di importo erogabile
nella misura pari a quattro volte il trattamento minimo INPS – circa 2250 euro; (per il 2023 il
limite dell’importo erogabile era 5 volte il trattamento minimo INPS – circa 2800 euro). Dovrà
pertanto attendere la maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
per percepire per intero la propria prestazione pensionistica. La finestra mobile prevista per il
requisito maturato nel 2024 passa da 3 a 7 mesi nel caso di pensioni in gestione privata e da 6
a 9 mesi nel caso di pensioni in gestione pubblica.
ISCRO
È confermata per il 2024 la prestazione ISCRO riservata agli iscritti alla gestione separata che
abbiano conseguito un reddito, nell’anno 2023, inferiore del 70% del reddito conseguito nei due
anni precedenti, che non siano titolari di un reddito superiore a 12000 euro e che non siano
titolari di pensione o di ADI, che siano titolari di partita IVA da almeno 3 anni e siano in regola
con la contribuzione.
Aliquote di calcolo delle pensioni dei dipendenti di enti locali (CPDEL) della cassa pensione
sanitari (CPS) e della cassa pensione degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) degli ufficiali giudiziari (CPUG) e finestre mobili
Gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro, in possesso di meno di
15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 subiranno una riduzione delle aliquote di
rendimento in caso di accesso pensionistico anticipato, ad eccezione del personale collocato in
quiescenza d’ufficio per il raggiungimento del limite di età, del personale che accede
anticipatamente con APE sociale o lavori usuranti, di tutto il personale che abbia già maturato
al 31 dicembre 2023 il requisito per accedere alla pensione.
Tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro subirà
l’aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata; in particolare,
dagli attuali 3 mesi, che restano validi per tutti coloro che matureranno chi ha maturato il
requisito entro il 31 dicembre 2024, la finestra mobile sarà estesa a:
• 4 mesi per requisiti maturati nel 2025;
• 5 mesi per requisiti maturati nel 2026;
• 7 mesi per requisiti maturati nel 2027;
• 9 mesi per requisiti maturati dal 2028 in poi
Su questo ultimo punto appare opportuna una nota di commento: si tratta di una discriminazione, rispetto al
restante personale, che non sembra trovare alcuna valida giustificazione.
CENTRO STUDI CISAL
Presidente Cisal Comunicazione
Angelo Natili