Continuano ad arrivarci segnalazioni su alcune forzature riguardo lo spostamento del risposo\libertà per farlo coincidere con alcune festività senza che la festività non goduta sia opportunamente retribuita. I lavoratori denunciano che le festività negli anni passati venivano trattate diversamente.
Nello specifico, il caso riguarda l’erogazione di un 26° esimo così come previsto dalla legge e dagli accordi vigenti, per il quale ricordiamo si possono avere i seguenti casi: – FI coincidente con LL; – FI coincidente con RI;
Riguardo al primo caso: “le Festività Nazionali ed Infrasettimanali, nonché la Festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori in turno che fruiscono di dette seconde giornate di libertà non sempre in coincidenza con il sabato. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile, per esigenze di servizio, lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana per detta giornata spetterà un compenso pari a quello previsto dall’Accordo Interconfederale del 3.12.1954.” Quindi è palese il diritto.
Per il secondo caso: per evitare future incomprensioni, Vi riportiamo in allegato il parere legale già a Voi trasmesso che, chiarisce quanto segue: L’art. 2 della l. n. 90/54 prevede che “il trattamento stabilito dall’art. 5 della 260 del 1949, dovrà egualmente essere corrisposto al lavoratore che risulti assente dal lavoro per:… e) sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai Ccnl.”
L’art. 29, comma 2 del Ccnl delle telecomunicazioni, equipara il riposo settimanale sostitutivo della domenica a quest’ultima, e, quindi, considera festivo “a tutti gli effetti” il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale. L’art. 28 del Ccnl di categoria, al comma 1, considera festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di cui al citato art. 29.
Anche la Corte di Cassazione si è più volte espressa su tale principio di diritto dichiarando che “il riposo settimanale ha la funzione di garantire che il susseguirsi delle giornate lavorative non ecceda il limite massimo posto dalla legge e tutela il diritto alla piena partecipazione dell’interessato alla vita di relazione, e quindi la coincidenza del riposo settimanale con la festività infrasettimanale implica un’alterazione a cui deve corrispondere un incremento di retribuzione” (Cass. 16234/2002)
Quindi non solo il primo novembre 2017 dovrà essere trattato a norma di legge, ma tutte le festività precedenti trattate allo stesso modo dovranno essere indennizzate.
In mancanza di opportuno riscontro alla presente, comunichiamo sin da ora che i nostri rappresentanti, in proprio o per nostro tramite, agirano in ogni sede, anche giudiziale, per la miglior tutela dei propri diritti.
Lecce, 06 Ottobre 2017
Segreteria Provinciale Lecce
Cisal Comunicazione