Come da nostre precedenti comunicazioni, avallate anche da una Nota giuntaci dalla Camera dei Deputati, avevamo espresso le nostre perplessità in merito all’interpretazione sulle modalità di all’applicazione della FIS e la sovrascrittura dei periodi di malattia. Avevamo quindi sottoposto all’INPS apposito quesito e oggi l’Ente ha emesso una no-ta di chiarimento che di fatto, richiamando l’art. 3, comma 7 e la circolare 130/2017, rimarca e sottolinea quanto da noi già ampiamento esposto.
“La circolare Inps n.47/2020 fa solo un mero richiamo all’enunciato normativo dell’art.3, comma 7, del D.gs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integra-zione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, non evidenziando le varie fatti-specie possibili. Pertanto, relativamente all’indennità di malattia, rimane confermato quanto illustrato al punto 2.4.1 della circolare Inps n. 130/2017, che per comodità di consultazione si riporta:
2.4.1 Indennità di malattia
In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009). Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:
1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavora-tore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).
Chiediamo ora, pertanto, con cortese sollecitudine, che l’azienda dia seguito alla rettifica dei cedolini paga e al pagamento delle differenze retributive.
CISAL COMUNICAZIONE – CALL CENTER – FRANCESCO ROCCO ANTONACI