La sentenza della Corte di Cassazione n.24532/2015 ha definito che gli anni svolti da lavoratore part time verticale sono da considerarsi ai fini pensionistici come quelli di un lavoratore full time.
Nello specifico i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale – c.d. verticale ciclico – non possono vedersi esclusi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, i periodi non lavorati nell’ambito del programma lavorativo concordato con il datore di lavoro.
La Cassazione stravolge il modo di gestire tale rapporto di lavoro ai fini pensionistici di questo tipo di lavoratori differentemente dal passato che sono impiegati a tempo parziale cd. verticale ciclico, pur lavorando per una durata effettiva equivalente a quella d’un rapporto part time orizzontale, ma che maturano l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione ad un ritmo più lento dello stesso lavoratore occupato a tempo parziale orizzontale o di quello a tempo pieno.
Grazie al chiarimento degli ermellini, oggi c’è la possibilità per questo tipo di far riconoscere – ai fini della maturazione del diritto a pensione – i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.
Tutto il ragionamento è centrato sulla Direttiva Comunitaria 97/81 e la legge nazionale 638/83 e quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 10.6.10 (emessa nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08) con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno di cui alla direttiva 97/81 (trasposta nell’ordinamento italiano con d.lgs. n. 61/2000) che definisce l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati. Per l’effetto, l’art. 7 co. 1° legge n. 638/83, trattando in modo ingiustificatamente differente i lavoratori a tempo parziale cd. verticale ciclico, si pone in contrasto con l’obiettivo dell’accordo quadro sopra ricordato, che è quello di incentivare il lavoro a tempo parziale.
Ciò è sostanzialmente coerente anche con le nuove regole stabilite dal d.lgs. n.81/15 (che ha abrogato il d.lgs. n. 61/2000), il cui art. 7 co. 2° stabilisce che “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.” e il cui art. 11 co. 4° sancisce che “Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
P.Cisal Comunicazione
Paolo Ferrante