Nella giornata di ieri in TIM è stato veicolato da diversi soggetti il seguente messaggio:

In  relazione  al  decreto  legge  n.  24  del  24/03/22,  convertito  con  Legge  19/05/22  n.52,  si conferma la possibilità, per i genitori di figli al di sotto dei 14 anni, di poter richiedere lo smart working  5 giorni su  5  (nel rispetto delle condizioni  di legge previste),  fino  alla  fine  di  luglio  2022, così come è possibile la proroga 5/5 per i lavoratori “fragili” fino al 30 Giugno 2022. Come  segreteria  nazionale  riteniamo  quindi  di  aver  ottenuto  la  corretta  applicazione  della  legge da parte dell’azienda.

Tale messaggio così come presentato non è completo nel descrivere quanto previsto dalla norma e siccome ha generato diverse richieste di chiarimenti ai nostri referenti è corretto fornire una informazione completa ed univoca per evitare di creare illusioni ed aspettative.

La norma prevede quanto segue:

Fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.
Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla  base  delle  valutazioni  dei  medici  competenti,  anche  ai  lavoratori  maggiormente  esposti  a  rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque,  da  comorbilità  che  possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore  rischiosità  accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della  prestazione  lavorativa  (art.  10,  comma  2,  Allegato B, D.L. n. 24/2022);

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COORDINATORE NAZIONALE TIM FERRANTE FLAVIO