Nella giornata di ieri in TIM è stato veicolato da diversi soggetti il seguente messaggio:
In relazione al decreto legge n. 24 del 24/03/22, convertito con Legge 19/05/22 n.52, si conferma la possibilità, per i genitori di figli al di sotto dei 14 anni, di poter richiedere lo smart working 5 giorni su 5 (nel rispetto delle condizioni di legge previste), fino alla fine di luglio 2022, così come è possibile la proroga 5/5 per i lavoratori “fragili” fino al 30 Giugno 2022. Come segreteria nazionale riteniamo quindi di aver ottenuto la corretta applicazione della legge da parte dell’azienda.
Tale messaggio così come presentato non è completo nel descrivere quanto previsto dalla norma e siccome ha generato diverse richieste di chiarimenti ai nostri referenti è corretto fornire una informazione completa ed univoca per evitare di creare illusioni ed aspettative.
La norma prevede quanto segue:
Fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.
Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
COORDINATORE NAZIONALE TIM FERRANTE FLAVIO